Nell’agosto 2017 sono stati pubblicati i decreti attuativi della riforma del Terzo Settore (legge 6 giugno 2016, n. 106). II Registro unico nazionale del Terzo settore, delinea le diverse forme di finanziamento e regola gli adempimenti fiscali, contabili e gestionali relativi.
La riforma riserva particolare attenzione alla razionalizzazione e all’incentivazione del sistema delle agevolazioni fiscali riconosciute ai soggetti che scelgono di sostenerne finanziariamente gli enti.
Per le persone fisiche che intendono finanziare l’attività svolta da Enti del Terzo Settore è possibile una detrazione IRPEF pari al 30% dei valori erogati (rispetto al 26% della normativa previgente), sia in denaro che in natura, a favore degli ETS, per un importo complessivo non superiore a euro 30.000 in ciascun periodo di imposta. Inoltre la detrazione viene incrementata al 35% nel caso in cui beneficiarie dell’erogazione liberale siano delle Organizzazioni di Volontariato.
In alternativa al regime di detrazioni descritto, è prevista la possibilità di dedurre la donazione effettuata dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% del dichiarato; misura che risulta senz’altro più conveniente nel caso di soggetto con aliquote marginali IRPEF superiori al 30% o 35%. Se la deduzione supera il reddito complessivo netto l’eccedenza può essere portata avanti nei quattro periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare.
Se il soggetto erogatore è un ente o una società, l’unico regime agevolativo riconosciuto è quello della deducibilità delle erogazioni in denaro o in natura effettuate nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo netto (vale a dire, al netto di tutte le altre deduzioni), l’eccedenza potrà essere computata dal donante in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto e fino a concorrenza del suo ammontare.